Assicurazioni: approfondimento sul risarcimento in caso di incidenti gravi
I prossimi congiunti
Tale categoria, cosiddetta dei “prossimi congiunti”, racchiude coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, (ossia la famiglia nucleare) per i quali appare irrilevante, ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale mortale, la mancanza di convivenza, anche se quest’ultima potrà comunque determinare una percentuale di riduzione nella quantificazione del Risarcimento danni.
Oltre ai prossimi congiunti, anche altri soggetti hanno diritto di richiedere il Risarcimento danni da incidente stradale mortale, quali nonni, nipoti, zii, cognati e perfino chi vanta un credito “dimostrabile”.
Infine, anche il convivente “more uxorio” potrà essere risarcito, qualora provi la stabilità del legame affettivo e la grave alterazione della propria esistenza, ovviamente non riscontrabile nella mancanza di una convivenza.
Diritto degli eredi al risarcimento
A seguito di un incidente stradale mortale, I danni risarcibili agli eredi possono essere richiesti “iure proprio” e “iure hereditatis”.
Nel primo caso, ad essere risarcito è il danno morale sofferto dagli eredi per la perdita del proprio congiunto.
I congiunti della vittima possono, dunque, richiedere e ottenere il risarcimento per i danni direttamente sofferti e per quelli patiti dalla vittima e trasmessi ai suoi eredi con l’evento della morte.
Danni risarcibili iure hereditatis
Nel caso di un grave incidente stradale mortale il risarcimento, ad esempio, può avvenire contemplando anche i cosiddetti danni trasmissibili “iure hereditatis”, i quali sono quelli che si verificano nella sfera del defunto e si riflettono in quella degli eredi secondo le normali regole della successione “mortis causa”.
In altri termini, I danni risarcibili “iure hereditatis” riguardano il danno subito dalla vittima e che, a seguito della morte, è trasferito in capo agli eredi. Rientrano in questa sfera il danno tanatologico e il danno da lucida agonia.
I danni “iure hereditatis” sono domandabili e, pertanto risarcibili, in favore dei prossimi congiunti solo se la vittima è deceduta dopo un apprezzabile lasso temporale dall’avvenuto sinistro stradale e sono il danno biologico terminale e il danno catastrofico o danno da lucida agonia.
Il danno tanatologico
Il danno tanatologico, o danno da morte, consiste nella perdita del bene vita, che anche se non espressamente menzionato nella Costituzione, viene considerato a tutti gli effetti un diritto inviolabile.
Nonostante ciò, la Giurisprudenza esclude la risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita, in quanto quest’ultima è un bene fruibile solo dal titolare (Cass. n. 15350 del 22 luglio 2015; Cass., n. 8580 del 27 marzo 2019).
“In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità̀ iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità̀ di uno spazio di vita brevissimo.”
Il danno biologico terminale
Diversa è la situazione quando tra l’evento morte e le lesioni colpose che l’hanno causata trascorre un apprezzabile lasso di tempo. Questo fa sì che si configuri un Risarcimento per le conseguenze negative che l’offesa comporta alla qualità della vita del soggetto vittima dell’evento lesivo.
Il cosiddetto danno biologico terminale, dunque, rappresenta quel danno che la vittima primaria subisce durante il lasso temporale che intercorre tra le lesioni colpose e il decesso a causa delle stesse, che va a deteriorare l’integrità psicofisica del danneggiato per il periodo predetto “di apprezzabile natura” e che si trasmette agli eredi “iure hereditatis”.
La liquidazione del danno biologico terminale non avverrà con il riconoscimento di un’invalidità permanente massima del 100%, bensì con un’inabilità temporanea, caso mai personalizzata come recentemente chiarito dalla stessa Suprema Corte, la cui quantificazione in via equitativa dovrà tener conto delle caratteristiche peculiari del suddetto pregiudizio, consistenti in un danno alla salute che anche se temporaneo è massimo nella sua entità e intensità.
Danno catastrofale
Dovrà essere risarcito anche il danno catastrofale (o catastrofico o da lucida agonia), riconosciuto dalle famose sentenze di San Martino, che hanno ammesso la risarcibilità della sofferenza psichica nella sua massima intensità anche se di durata limitata, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo. Sofferenza che, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, deve essere risarcita come danno morale e non come danno biologico.
Il Risarcimento del danno catastrofale può essere fatto valere “iure hereditario” a condizione che sia effettivamente entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte, ciò significa che la persona offesa doveva essere vigile e cosciente quantomeno per un breve lasso di tempo, nel periodo intercorrente le lesioni subite e l’evento morte.
Con l’ Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019, i Giudici della Corte di Cassazione ribadiscono che
“in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell' "exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso”.
Danni risarcibili iure proprio
Può accadere che a seguito di un sinistro stradale mortale, possono verificarsi delle tipologie di danno che, oltre ai danni verificati nella sfera del defunto, si riflettono direttamente nella sfera dei prossimi congiunti i quali acquistano il diritto al Risarcimento non come eredi ma come danneggiati in proprio.
Oggi queste tipologie sono suddivise in danni non patrimoniali e danni patrimoniali.
Danni non patrimoniali
A seguito di numerose pronunce della Corte di Cassazione (SS.UU n°26972/08, 26973/08, 26974/08, 26975/08) è stata sancita la unitarietà del danno risarcibile ex art. 2059 cc. Tutte quelle voci di danno prima di allora erano risarcite singolarmente come autonome voci di danno (biologico, morale, esistenziale e da compromessa vita di relazione, ecc.), mentre ora rientrano tutti in una categoria onnicomprensiva. Per quanto riguarda la valutazione del Risarcimento danni da morte, quindi, dovrà sempre essere considerato integrale e non duplicabile, ma al tempo stesso ogni singola sofferenza e patologia dovrà essere precisamente considerata e valutata in modo da adeguare il Risarcimento a una attenta e personalizzata valutazione. Per quanto attiene le singole voci di danno risarcibili comprese nel danno non patrimoniale, restano comunque soggette a una personalizzazione migliorativa prevista dalla tabella del Tribunale di Roma e Milano di cui fanno parte:
Danno Biologico, che tutela il diritto all’integrità psico-fisica e il cui riconoscimento del Risarcimento danni da incidente stradale mortale ai familiari necessita di comprovata alterazione Psicofisica, scaturita da un danno alla salute che degenera in un trauma fisico e psichico con esiti permanenti, e non semplicemente un “pretium doloris” o patema d’animo (Cass. 116/2001). Resta inteso che è onere del richiedente fornirne la prova dello stesso e del nesso causale (rapporto tra causa ed evento) con opportuni esami clinici e visite medico specialistiche. Il richiedente, inoltre, deve essere sottoposto ad accertamento medico- legale supportato da idonea consulenza di parte (assolutamente non condivisibile la prova per presunzioni semplici);
Danno morale, che tutela l’integrità mentale della persona e risarciva il dispiacere, angoscia, lo strazio quindi lo sconvolgimento della vita, e Danno da Perdita delle Relazione Parentali, che tutela l’interesse protetto quale integrità del vincolo familiare, non valutabile in via equitativa ex 1226 e 20156 cc) ma tendendo conto dell’intensità del vincolo (convivenza, dei componenti del nucleo, delle età degli stessi membri e del de cuius, delle abitudini di vita ecc).
Oggi, a seguito della nuova Sentenza emessa dalla Sez. III della Cassazione Civile la n.ro 1361/14, viene riaffermata la natura composita del danno non patrimoniale (danno biologico, danno mortale, danno esistenziale e danno da perdita parentale).
Con questa sentenza per la prima volta viene considerato danno risarcibile il danno da perdita della vita (inteso che come bene supremo e diritto assoluto e inviolabile) diverso dal danno alla salute.
E in virtù di ciò, deve ritenersi risarcibile anche in favore del de cuius e poi quindi trasmettibile agli eredi “iure hereditatis”, indipendentemente se sia o meno deceduto in un lasso temporale successivo all’evento oppure immediatamente a seguito della lesione mortale, in deroga alla risarcibilità del danno evento, avendo natura compensativa.
Danno patrimoniale
Tale voce di danno risarcibile Iure proprio a causa di un sinistro stradale mortale, si divide in due sottocategorie:
Danno Emergente, ovvero tutte le spese sostenute dal parente come spese funerarie, tumulazione, funerale ecc. del parente deceduto a seguito dell’incidente mortale, le quali comunque spettano a chi fornisce la prova del pagamento;
Danno da Lucro cessante, ovvero quel tipo di danno che si riflette sulla sfera giuridica patrimoniale del prossimo congiunto deceduto a seguito del sinistro stradale, il quale consiste in una diminuzione patrimoniale del familiare leso dall’evento mortale occorso al parente, il quale o per stabilire contribuzione o per solidarietà familiare sarebbero state corrisposte dal soggetto deceduto. Ciò prevede un accertamento in concreto, che i medesimi familiari della vittima dell’incidente mortale, siano stati privati con più o meno grave nocumento di una utilità economica. Pertanto, dovrà fondarsi la cosiddetta, seppur sgradevole affermazione, della perdita di utilità (Legge, Contratto, Consuetudine familiare, ecc.), perdita di elargizioni erogate dal defunto in favore del parente, dell’amico del socio, del creditore, del convivente more uxorio e anche del nascituro ecc.
Quanto alle prove del danno oltre a quella presuntiva ex art 2727 cc, ovvero che da un fatto noto si può risalire a un fatto ignorato, con ogni prova da quelle costituite a quelle costituenti.
Pertanto, il criterio di Risarcimento del danno patrimoniale, di un sinistro stradale mortale, si fonda dal rapporto tra il Reddito netto annuo percepito dal decuis (tenendo presente anche eventuali fonti di guadagno, di possibili aumenti futuri– Cass. 3758/07), tale reddito comprensivo anche di “lavori extra” la cosiddetta quota di reddito utilizzata dalla vittima per sé “quota sibi”, la quale verosimilmente nel caso di un padre di famiglia (es: un operaio) quale unico sostegno economico della famiglia che lascia mogli e figli ed un mutuo per l’acquisto di casa, sarà difficile sostenere che potrà essere di circa di 1/3 o ¼ del proprio reddito. Altresì, in questo caso sarà assai più ragionevole sostenere che la “quota sibi”, sarà assai più ridotta.
Tale importo ottenuto quindi dalla sottrazione tra “R” (reddito netto), “Q” (quota sibi), “I” (le imposte) e la “qn” (quote destinate a gli altri familiari) il tutto dovrà essere capitalizzato con il coefficiente “K”. Il quale coefficiente, è spesso motivo di disaccordo tra la persona che chiederà di essere risarcita e l’ente obbligato al risarcimento, poiché quest’ultimo insisterà con l’applicazione di quello utilizzato per le rendite vitalizie approvate con R.D. 9 ottobre del 1922, di contro chi aspira ad un più congruo risarcimento (con ragione) pretenderà di applicare altri coefficienti molto più alti come quelli contenuti nelle Gazzette du Palais (Droit Dommage corporel paris sul 2008/2011). Altra variabile nel calcolo è quella d’esempio nel caso di padre che lascia 2 figli il cui sostentamento, nel caso in cui non avessero un lavoro stabile oppure studenti, che si presume fini a 26 anni. Pertanto, si applica la formula è la seguente:
D =(R-q-i) – (qn) *K26 – età 10
Euro 80.424,00 = (20.000,00 – 3.333,00 – 4.667,00 – (6.000,00) *13.404
Inoltre, è contemplata seppur diversamente la risarcibilità del danno Patrimoniale futuro anche ai genitori della morte di un figlio minore, il quale, secondo costume sociale, se non fosse deceduto a causa del sinistro stradale, avrebbe erogato nei confronti dei genitori divenuti anziani e bisognosi di aiuto economico. Anche della convivente more uxorio, della casalinga in quanto suscettibile di valutazione economica e quindi la perdita del lavoro domestico disimpegnato da uno dei familiari costituisce un danno patrimoniale risarcibile.
Infine, anche i creditori, di un soggetto deceduto a seguito di un incidente stradale mortale, dovranno essere risarciti, dando una rigida prova nel nocumento subito dalla perdita del soggetto deceduto in quanto loro debitore.
La fattispecie notevolmente articolata del Risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale mortale ricomprende molteplici voci di danno risarcibili e occorre prestare molta attenzione in sede di liquidazione del danno, poiché la stessa potrebbe non essere completa o non esaustiva.
Per quanto sopra, è consigliabile farsi assistere da uno Studio Legale, specializzato nel Diritto delle Assicurazioni e nel Risarcimento danni gravi e da incidente stradale mortale, al fine di ottenere il più congruo risarcimento di tutti i danni realmente subiti dall’evento luttuoso.
Studio Menghetti Roma