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Constatazione amichevole: cosa sapere sul modello CAI

- Facciamo chiarezza sul modello di constatazione amichevole: a cosa serve, quando compilarlo, quali informazioni indicare, quale peso ha in un’eventuale contestazione
Constatazione amichevole: cosa sapere sul modello CAI

Conosciuto anche come “modulo blu”, erroneamente chiamato ancora modello CID, il modello CAI, acronimo di Constatazione Amichevole di Incidente è un modulo prestampato, che nel momento in cui è compilato e sottoscritto dalle due parti coinvolte in un incidente stradale diventa un accordo tra le parti sulle reciproche responsabilità in merito alla dinamica dell’incidente stradale.

Cos’è e a cosa serve la constatazione amichevole
La constatazione amichevole di incidente è un modulo rilasciato dalle compagnie assicurative da utilizzare in caso di incidente stradale per descrivere nell’immediatezza dell’evento la dinamica, le responsabilità e i danni riportati in seguito all’urto tra i veicoli.
Il modulo CAI può essere compilato in ogni caso ma produce gli effetti per cui è stato concepito, ovvero di ridurre le tempistiche del risarcimento, solo se nell’incidente sono coinvolti non più di due veicoli.
Infatti, il ruolo del modello di constatazione amichevole può essere decisivo per attivare la procedura di indennizzo diretto per il risarcimento dei danni materiali.
L’’assicurato presenta il modulo CAI sottoscritto alla propria Compagnia assicuratrice e se rispecchia i requisiti per ottenere il risarcimento richiesto quest’ultima pagherà il proprio assicurato che risulterà aver ragione. Quindi nonostante le parti sono d’accordo sulla dinamica dell’evento e sui danni riportati, saranno sempre le compagnie di assicurazioni a valutare se il richiedente ha davvero diritto al risarcimento e se lo stesso è congruo e non eccessivo.
In buona sostanza, al di là di quale sia la nominazione e le clausole dell’indennizzo diretto, la cosa certa è che in caso di incidente tra due veicoli se si ritiene di aver ragione.. è caldamente consigliato compilare il modulo CAI al fine di far confermare le proprie responsabilità alla controparte, la quale successivamente potrebbe anche ritrattare sulla propria condotta di guida.
Infatti, lo scrivente ritiene anche utile qualora non si disponga di un modulo CAI al momento dell’evento, di far sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità al responsabile del sinistro, oppure in caso di rifiuto contattare le autorità di Polizia per i rilevamenti del caso.

Come compilare la constatazione amichevole
Attenzione! Bisogna prestare molta concentrazione nella compilazione del modulo CAI, affinché possa svolgere la sua funzione di condurci al risarcimento del danno da sinistro stradale nel minor tempo possibile e non generare al contrario, dubbi sulla dinamica del sinistro.
Quindi attenti a quello che scrivete, ad esempio a dove mettete la crocetta utile alla descrizione del sinistro “circostanze dell’incidente” ovvero (punto 12 del CAI), a come effettuate il disegno del grafico nell’apposito riquadro (punto 13 del CAI) e dove posizionate la freccetta del punto d’urto iniziale (punto 10 del CAI) poiché saranno queste indicazioni con verosimile certezza ad attribuire la responsabilità ad una delle parti.
Ancora, relativamente ai danni visibili al veicolo (punto 11 del CAI) se non si è sicuri di eventuali danni occulti è bene essere generici tipo: parte posteriore, parte anteriore, fiancata laterale sinistra ecc in modo da evitare di dimenticare qualcosa nel fare un eventuale elenco delle parti danneggiate.
Infine, relativamente al (punto 3 del CAI) “feriti anche se lievi” se non si è sicuri su eventuali sviluppi dei propri malesseri fisici anche se sembrano gestibili, è consigliabile spuntare la casella SI oppure non mettere nessuna crocetta.

Ancora, la constatazione amichevole si suddivide in due colonne principali di colore diverso:
1. BOX A, sezione blu a sinistra;
2. BOX B, sezione di colore giallo a destra;
3. Colonna centrale di colore bianco che riporta le più probabili situazioni di urto relative alla dinamica.
In ciascuna delle due parti vanno inseriti i rispettivi dati dei veicoli e conducenti coinvolti nel sinistro. Non ha rilevanza quale veicolo sia descritto nel Box A e quale nel Box B, ciò che è importante è che i dati riportati siano corretti e completi.

Le informazioni necessarie da riportare sono:
Il luogo e la data dell’incidente;
I dati anagrafici dei conducenti e dei contraenti delle polizze assicurative;
I dati dei rispettivi veicoli interessati;
I dati di entrambe le Compagnie di Assicurazione;
L’indicazione di eventuali feriti;
I riferimenti di eventuali testimoni;
La ricostruzione dell’incidente, anche attraverso un disegno con il quale indicare le parti danneggiate dei veicoli;
L’indicazione dell’eventuale intervento della polizia municipale o altra pubblica autorità:
Le firme dei conducenti.
In merito all’ultimo punto, ricordiamo che non è obbligatoria la firma di entrambe le parti, ma ha la funzione di rappresentare “un accordo sulle reciproche responsabilità dell’evento” infatti parte della dottrina e giurisprudenza reputano il valore di quanto contenuto nel modello CAI come confessione del danneggiante.
Inoltre, il CAI ha anche la funzione per ridurre i tempi di liquidazione dei danni. Infatti, dal momento in cui la constatazione amichevole viene sottoscritta da entrambe le parti e consegnata all’Assicurazione, questa ha 30 giorni di tempo per inviare un’offerta di risarcimento danni materiali al danneggiato. Se il modulo CAI è firmato invece da uno solo dei soggetti coinvolti, i tempi della Compagnia assicurativa raddoppiano a 60 giorni per l’offerta relativa ai danni auto.

Il valore per la Giurisprudenza del modulo CAI
Per approfondire la questione sul modulo CAI in punto di diritto, si evidenzia che il Modulo CAI sottoscritto da entrambe le parti, secondo l’art 143 comma II C.d.A. espressamente recita “quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, modalità e conseguenze risultanti dal modulo stesso “, come anche ribadito dalla più autorevole Giurisprudenza ( Cass. SS. UU. 10311/06, Cass. 7781/10 e Cass. 6526/11 ) e quanto alla validità della prova fornita a mezzo del modello CAI circa il fatto storico, la responsabilità, l’esistenza dell’evento, l’ubicazione, i danni ed il relativo nesso causale anche in assenza di deferimento dell’interrogatorio formale del responsabile civile secondo le sentenze del GdP di Roma ( 300/15, 530/15, 4613/15, 11804/15, 14344/15, 8037/15, 23009/15, 25769/15, 26239/15, 25431/15, 26984/15, 24727/15, 25749/15, 22986/15, 14344/15, 23026/14/23773/14, 26573/14, 28/14, 11575/14, 3176/14, 27593/14, 33865/14, 3176/14, 31548/14, 34627/14, 14526/14, 439/14, 2299/14, 2791/14, 11575/14, 25280/14, 42465/14, 37565/14, 43013/14, 26262/14, 28055/14, 43576/14, 22551/14, 18264/13, 42715/13, 8190/13, 42833/13, 18190/13, 43013/14, 31961/13, 31505/13, 43433/13, 37831/13, 22854/13, 42291/13, 20109/13, 31180/13, 42715/13, 21853/13, 37947/13, 7542/13, 18264/13, 3564/13, 19357/13, 17682/13, 48947/12, 53965/12, 55250/12, 48947/12, 53965/12, 55250/12, 4244/12, 3451/12, 48947/12, 47726/12,4668/12, 29245/12…).
Ancora, ex art 215 cpc, n.1 il predetto modello CAI deve essere assimilabile ad una scrittura privata prodotta in Giudizio, deve essere implicitamente riconosciuta, anche quando controparte non la disconosce anche per contumacia o mancata risposta all’interrogatorio formale.
Comunque, nella realtà dei fatti la sottoscrizione del modulo CAI non presuppone necessariamente la sua accettazione da parte dell’Assicurazione, la quale può decidere di non procedere al risarcimento se ritiene che quanto riportato sul modulo CAI sia incongruente. Questo anche per evitare eventuali tentativi di truffa a danno delle Compagnie.
Lo stesso vale per le decisioni del Giudice che può anche non tenere conto di quanto affermato nel modello CAI. Infatti, la Giurisprudenza in materia è sostanzialmente divisa circa al valore della prova del fanno in teoria cristallizzata nel modulo CAI.
Nella pratica, dunque, il modulo CAI da solo può non bastare per dimostrare in giudizio la dinamica e le responsabilità di un incidente. Spetta, comunque, alla parte che afferma le proprie ragioni e la correttezza di quanto dichiarato nella constatazione amichevole dimostrare se richiesto che i fatti si sono svolti secondo tali modalità.

Quindi, da solo potrebbe anche non bastare ad ottenere il giusto oppure l’integrale risarcimento del danno subito in occasione di un incidente stradale, ma occorrerà fornire ulteriori prove a sostegno delle proprie ragioni.
Infine, lo si ricorda, che nel caso in cui la compagnia di assicurazioni, intenda risarcire parzialmente il danno auto perché ravvisa la dinamica di natura concorsuale, provvederà a risarcire anche il danno fisico in misura parziale secondo la corresponsabilità nell’evento.
Pertanto, un consulto con un professionista prima di redigere o inviare il modulo CAI alla propria assicurazioni potrebbe evitare spiacevoli sorprese o conseguenze.

Studio legale Menghetti

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