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Ridotto a 30 giorni il termine per presentare ricorso al Giudice di Pace contro i verbali di violazione del Codice della Strada
Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi' inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle 2 regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Patente a punti - omessa comunicazione della registrazione del punteggio
Puo' accadere che la comunicazione del Ministero dei Trasporti, inerente l'avvenuta decurtazione dei punti sulla patente di guida nell’archivio nazionale conducenti, non avvenga nei termini previsti. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha pronunciato il 29 settembre 2011, n. 5410 che questo non potrà in alcun modo riverberarsi in vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio, né tantomeno del provvedimento di revisione della patente, determinando quale unico effetto lo spostamento del termine per la proposizione della eventuale impugnazione, costituendo, tale omissione "una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato" in quanto il conducente è edotto della natura della violazione al Codice attraverso la conoscenza del verbale di accertamento e contestazione della violazione, verbale che deve contenere "l'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione", ed in ogni caso la tabella allegata al medesimo art. 126-bis indica chiaramente le conseguenze, in termini di decurtazione di punti, di talune violazioni al Codice della Strada. Osservando inoltre che "Né può sostenersi che, in assenza di comunicazione, il titolare del permesso di guida non sarebbe messo in condizioni di "recuperare" i punti decurtati, attraverso la frequenza di corsi previsti dall'art. 126-bis, comma 4, così impedendogli la "salvaguardia" del titolo abilitativo, ovvero, come si afferma nella sentenza appellata, così frustrando le stesse finalità perseguite dal Codice della Strada, secondo il quale "la progressiva decurtazione di punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall'utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere nuove infrazioni in futuro", in tal modo "alimentando il circuito educativo al rispetto e alla conoscenza del Codice della strada".Guida accompagnata a 17 anni
L'attuazione dell'art. 115 dal c. 1 bis al c. 1 septies, previsto dalla legge 120/2010, sta' per avere la sua approvazione tramite lo schema di decreto realizzato e inviato al Consiglio di Stato, che dato parere positivo suggerisce delle piccole ed utili modifiche ulteriori.Rimaniamo in attesa della pubblicazione del decreto per un puntuale commento, ma già e' evidente la volontà del legislatore di qualificare la guida accompagnata come una formazione utile ed importante per la sicurezza stradale e che dovrebbe essere riconosciuta anche ai fini dell'esame finale di pratica.
Autorizzazione alla guida accompagnata: prevede che i veicoli sui quali sui quali si svolga l'esercitazione di guida accompagnata siano muniti di contrassegno recante le lettere "GA": le dimensioni e le caratteristiche sono definite nell'allegato 9, in analogia con quanto previsto per il contrassegno "P".
io no eco....grazie
Ma se la conoscenza ecologica è opzionale perchè uno dovrebbe prenderla? Già nella patente normale ti spiegano di non tenere accesa la macchina/moto per sport e di non sgasare per il gusto di farlo.
Oltretutto la mia moto se sta accesa da ferma si surriscalda,ovvio che se mi fermo la spengo.
Non buttiamo i soldi,facciamo piuttosto dei SERI corsi di economi domestica. Se non spreco carburante lo faccio per il portafoglio,mica per dare il contentino ecologico. Se poi facessero una moto /auto che va a legna dico a quelli dell'opec di berselo il petrolio!
dico solo
odio eterno per l'ideatore..
e comunque il codice stradale andrebbe cancellato, rifatto da zero.