Targa prova, no sui veicoli già immatricolati
Stop dalla Cassazione all'uso di targhe prova su veicoli già immatricolati. La sentenza 17665 del 25 agosto 2020 ha infatti dichiarato illegittimo l'impiego di tale tipo di targa se il veicolo è già stato immatricolato, e in sostanza dispone di un libretto di circolazione. Sembrerebbe una considerazione oziosa, dal momento che il veicolo potrebbe quindi circolare, non fosse per le ricadute assicurative...
La targa prova viene infatti spesso usata da riparatori e rivenditori per circolare con moto di proprietà dei clienti sfruttando la copertura assicurativa associata appunto alla targa prova, evitando di scaricare sul cliente i rischi di un eventuale incidente nel momento in cui si verifica il guasto segnalato o la si collauda dopo una riparazione. O ancora peggio, evitando di circolare con una moto (magari anche solo per spostarla da un punto vendita all'altro) priva di copertura assicurativa perché ritirata in conto vendita o in permuta per una moto nuova.
Ma da dove nasce il divieto? Da un'interpretazione particolarmente rigida della funzione della targa prova, che rappresenterebbe una deroga al divieto di circolazione per i veicoli che non dispongono dei documenti previsti - di fatto, che non sono ancora stati immatricolati e non dispongono quindi di targa e libretto. Nel momento in cui la moto viene immatricolata, e quindi dispone di targa e libretto, non è più necessaria la deroga.
Restiamo in attesa di probabili sviluppi.
Cosa succede, dal punto di vista assicurativo, se si circola (es. un salonista) con targa prova su mezzo immatricolato ma non assicurato e si causa un incidente?
O se un meccanico, provando un'auto, causa un incidente? Interviene l'assicurazione del proprietario dell'auto?
Comunque siamo sempre lì: ma le leggi, chi le scrive? Paperino???