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Guida completa al patentino per i cinquantini

- Anche per guidare uno scooter è necessario sostenere esami pratici e teorici per conseguire il "patentino". Ecco una guida con tutte le informazioni necessarie | Scuolaguida.it
Guida completa al patentino per i cinquantini

Documentazione ed esami per il patentino ciclomotore

Corsi patentino ciclomotore - CIGC


 I corsi per il conseguimento del CIGC svolti presso le scuole o le Scuole Guida devono svolgersi per una durata di almeno 20 ore, cui va aggiunta una lezione teorica di almeno 1 ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza ovvero svolti presso le autoscuole con una durata di minimo 12 ore, cui va aggiunta una lezione teorica di almeno 1 ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.

I principali argomenti del corso:
- 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
- 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
- 2 ore da destinare all’educazione al rispetto della legge;
- almeno 1 ora da destinare all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.


Documentazione necessaria per il patentino ciclomotore CIGC


Il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, escludendo coloro che hanno compiuto la maggiore età entro la data del 30 settembre 2005, avviene a seguito

- del superamento di una prova di controllo delle cognizioni (quiz di teoria) successivamente all'effettuazione di corsi di preparazione obbligatori;
- del superamento di una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC

La disciplina relativa alle modalità di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (di seguito definito CIGC) è stata sostanzialmente innovata da recenti interventi normativi (cfr. art. 17 L. 120/2010 e art. 2-co. 1-quater L. 10/2011) e successiva Circolare 10099/ru (conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore - istruzioni operative )


- I candidati che hanno frequentato un corso entro la data del 31 marzo 2011 ed hanno presentato l'istanza di conseguimento del CIGC entro la medesima data conseguiranno il CIGC esclusivamente a seguito di esame teorico da sostenersi entro un anno dalla fine del corso di formazione. Gli stessi non sono tenuti né a conseguire l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore né a sostenere la prova pratica di guida. Tuttavia, nel caso di non superamento della prova teorica, la istanza di conseguimento del CIGC reiterata - dopo la data del 1 aprile 2011 - rientra nella disciplina delle nuove disposizioni di cui ai citati DM del 2011.

- I candidati che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011
(cfr. art. 6 DM 23.3.2011) sono da applicarsi le nuove disposizioni con l'obbligo - al fine della presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC - a frequentare presso una scuola ovvero un'autoscuola, l'ora di lezione su "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza";

La certificazione dell'avvenuta frequenza di tale ora integrativa, rilasciata dal soggetto erogatore del corso, è acquisita dagli UMC all'atto di presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC.

- I candidati dovranno superare la prova teorica entro il termine di una anno dalla fine del corso. Si sottolinea che il termine di un anno dalla fine del corso, utile per il superamento della prova teorica del CIGC, non si riapre con riferimento alla data di frequenza dell'ora di lezione integrativa della formazione, ma resta confermato con riferimento alla data di termine del corso a suo tempo frequentato.

Come si presenta la richiesta per sostenere gil esami

I soggetti che frequentano un corso, per sostenere gli esami previsti, presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011 sul modello TT2112, opportunamente modificato come segue:
- dopo la parola "CHIEDE", al primo riquadro le parole "della patente di guida di categoria" sono barrate e sostituite dalle seguenti: "del CIGC";
- la ricevuta della domanda (foglio n. 3) che riporta parzialmente il testo dell'articolo 122 CDS è barrata;
- nello spazio riservato alle NOTE il candidato indica e sottoscrive, unitamente al tutore se il candidato è minorenne, il tipo di veicolo con il quale intende sostenere la prova pratica di guida (ciclomotore a due ruote ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero). Tale dato sarà acquisito nella procedura informatizzata, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida.

 

 

L'istanza di conseguimento del CIGC è sempre corredata dei seguenti documenti:
a) certificazione medica rilasciata da uno dei medici di cui all'articolo 119 CDS, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 116, comma 1-quater, dello stesso codice, in originale più copia conforme;
b) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda);
c) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativo al documento da rilasciarsi - CIGC).;
d) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

L' attestazione di versamento di cui alla lettera c) può essere restituita al candidato previa revitalizzazione della stessa, qualora lo stesso non consegua il CIGC.

Documentazioni integrative

Oltre alla documentazione di cui al precedente punto, le istanze di conseguimento del CIGC dovranno inoltre essere integrate per le singole casistiche

- per i soggetti che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011:
e) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
f) certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme;

- per i soggetti che frequentano un corso e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011:
g) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
h) l'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, co. 4, e relativo allegato, DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
I versamenti sul conto corrente 9001, di cui alla lettera d) ed, a seconda dei casi, e) o g), possono essere anche cumulativi.

Se non si supera la prova teorica


Il candidato può ripeterla più volte, senza dover osservare intervallo alcuno tra una prova e l'altra, purché la stessa sia superata entro il limite di un anno dal termine del relativo corso di preparazione.
Nel caso in cui il candidato non abbia superato entrambe le prove di guida consentite, deve sostenere nuovamente la prova teorica: a tal fine può avvalersi del corso di preparazione già frequentato, purché la prova teorica sia superata entro il limite di un anno dal termine del predetto corso. E' necessario ripresentare ogni volta l'istanza corredata in ogni caso della documentazione indicata nonché della seguente documentazione, specificato per le singole casistiche:


per i soggetti che hanno frequentato un corso entro la data del 31 marzo 2011 ed hanno presentato l'istanza di conseguimento del CIGC entro la medesima data, qualora - non avendo superato l'esame di teoria - ripresentino l'istanza di conseguimento del CIGC (necessariamente dopo il 1 aprile 2011), dovranno integrarne la documentazione, gia' prevista al singolo caso, con:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme. Gli stessi dovranno inoltre sostenere la prova pratica di guida.


per i soggetti che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011, tali soggetti dovranno integrare la documentazione a corredo della reiterata domanda di conseguimento del CIGC come segue:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.


per i soggetti che frequentano un corso e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- l'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, co. 4, e relativo allegato, DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.

Se non si supera la prova pratica di guida


Nel caso di non superamento di entrambe le prove pratiche di guida, è necessario ripresentare l'istanza di conseguimento del CIGC corredata della documentazione richiesta e integrata da:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), ovvero dell'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, co. 4, e relativo allegato, DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.


Restituzione della documentazione

Al fine della reiterazione dell'istanza, al momento dell'esito negativo della prova teorica ovvero della seconda prova pratica di guida, gli originali del certificato medico, dell'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica ovvero della certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", sono restituiti al candidato. L'UMC trattiene agli atti le copie conformi.



Esami di idoneità per il conseguimento del patentino - CIGC


 
Il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, escludendo coloro che hanno compiuto la maggiore età entro la data del 30 settembre 2005, avviene a seguito

- del superamento di una prova di controllo delle cognizioni (quiz di teoria) successiva all'effettuazione di corsi di preparazione obbligatori;
- del superamento di una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC

La disciplina relativa alle modalità di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (di seguito definito CIGC) è stata sostanzialmente innovata da recenti interventi normativi (cfr. art. 17 L. 120/2010 e art. 2-co. 1-quater L. 10/2011) e successiva Circolare 10099/ru (conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore - istruzioni operative )


Prova teorica (DM 23.3.2011)


- la prova si svolge tramite il questionari già in uso, consta quindi di dieci domande per ognuna delle quali sono previste tre risposte che possono essere tutte e tre vere, o due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure infine tutte e tre false;
- il candidato dovrà barrare con una crocetta, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera "V" o "F" a seconda che considerino quella proposizione rispettivamente vera o falsa;
- la prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro (cfr. art. 3, DM 23.3.2011).

Si fa presente che nell'ambito della medesima seduta di prova teorica potrebbero essere compresenti candidati che, superata la stessa, conseguono il CIGC (Soggetti che hanno frequentato un corso entro la data del 31 marzo 2011 ed hanno presentato l'istanza di conseguimento del CIGC entro la medesima data ) e candidati che, superata la prova teorica, conseguono l'autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore - foglio rosa ciclomotore - e che conseguiranno il CIGC solo a seguito del superamento della prova pratica di guida.

Esito della prova teorica - rilascio dei documenti
La procedura predisposta dal CED della Motorizzazione Civile provvede a stampare, in maniera automatica, CIGC o autorizzazione per esercitarsi alla guida a seconda del caso che ricorre per lo specifico candidato.
Tali documenti sono consegnati dall'UMC all'esaminatore prima della seduta di esame: l'esaminatore provvede a consegnarli ai candidati che hanno superato la prova teorica oppure ad annullarli ed a riconsegnarli all'UMC in caso di esito negativo.

• Qualora la prova teorica sia stata superata da soggetti tenuti a sostenere solo tale prova ai fini del conseguimento del CIGC, l'esaminatore - contestualmente alla consegna di tale documento - provvede a ritirare il MOD. TT2112, corredato di tutta la documentazione in originale.

• Qualora la prova teorica sia stata superata da soggetti tenuti a sostenere anche la prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC, l'esaminatore - consegna l'autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore Foglio Rosa e contestualmente - restituisce il MOD. TT2112 al candidato, corredato dell'intera documentazione a corredo.

• In ogni caso in cui la prova teorica non sia stata superata, l'esaminatore trattiene il MOD. TT2112 corredato delle copie conformi dell'intera documentazione, restituendone i relativi originali al candidato.

Prova pratica di guida (DM 23.3.2011)


All'atto di prenotazione della prova pratica di guida, il candidato presenta dichiarazione di formazione adeguata a sostenere la prova pratica stessa, resa ai sensi dell'articolo 47 del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e conforme all'allegato 1 della presente circolare.
La dichiarazione è firmata dal candidato ovvero, se questi è minorenne, dal tutore (cfr. art. 3, co. 1, DM 1.3.2011).

Al riguardo si sottolinea che il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova pratica di guida su un veicolo diverso da quello indicato sull'istanza di conseguimento del CIGC ed in relazione al quale è stato dichiarato di aver acquisito idonea formazione.

L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare - oltre ai documenti relativi ai veicoli impiegati per lo svolgimento dell'esame - che il candidato abbia con sé l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore nonché un documento personale di riconoscimento.
Nelle ipotesi in cui la prova pratica sia svolta su un ciclomotore a tre ruote ovvero su un quadriciclo leggero, l'esaminatore dovrà altresì verificare che la persona che funge da istruttore abbia con sé la patente di guida prescritta (almeno di categoria B posseduta da non meno di dieci anni da persona di età non superiore a 65 anni) (cfr. 3, co. 3, DM 1.3.2011) e che sul veicolo sia apposto un contrassegno recante la lettera P, conforme a quanto previsto dall'articolo 122, co. 4, CDS.

Modalità di svolgimento della prova pratica di guida
A prescindere dal tipo di veicolo utilizzato per l'esame, la prova pratica di guida si svolge in due fasi, l'una propedeutica all'altra.
La prima fase si svolge in aree - chiuse al traffico se trattasi di ciclomotori a tre ruote ovvero quadricicli leggeri - appositamente attrezzate in conformità agli allegati 4 (per ciclomotori a due ruote) e 5 (per ciclomotori a tre ruote ovvero quadricicli leggeri) del DM 23.3.2011.
In tale fase il candidato, a prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, è da solo alla guida.
La seconda fase consta in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico: in tale fasi, il candidato alla guida di un ciclomotore a tre ruote ovvero un quadriciclo leggero, ha affianco la persona che funge da istruttore.



Foglio Rosa ciclomotore


Foglio rosa - rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore (dm 1.3.2011)


L'autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica di guida. Questa non può comunque essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa.
Ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra.
L'autorizzazione è ritirata dall'esaminatore all'esito negativo della seconda prova pratica di guida.
L'autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire un'idonea formazione, almeno conforme ai contenuti della prova pratica di guida del ciclomotore.Le esercitazioni su ciclomotori a due ruote sono consentite in luoghi poco frequentati.

Il candidato che si esercita su ciclomotori diversi da quelli a due ruote , omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, ivi compresi i quadricicli leggeri, deve avere a bordo, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, titolare di patente almeno di categoria B da non meno di dieci anni. L'istruttore vigila sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
I ciclomotori a tre o quattro ruote (di cui al comma 3 DM 1.3.2011) , per le esercitazioni e la prova pratica di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P", le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono conformi a quanto previsto con riferimento al contrassegno di cui all'art. 122, comma 4, del codice della strada.



Requisiti per la guida dei ciclomotori


Per la guida dei ciclomotori occorre:


- aver compiuto 14 anni di età;
- essere in possesso di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIGC) o, in alternativa, di patente di guida .

Non prevedendo una foto di riconoscimento del suo titolare, per la circolazione, occorrerà avere al seguito un idoneo documento di riconoscimento.

Occorre non confondere il "patentino per ciclomotori" paragonandolo ad una diversa categoria di patente di guida. Questa è vista dal codice della strada - come un "Certificato di Idoneita'", un'abilitazione, il cui metodo di conseguimento e sanzionatorio ha una precisa e spesso diversa previsione. Impropriamente (e per comune linguaggio) viene chiamato "patentino per il ciclomotore".
Peraltro alla data di recepimento della Direttiva "2006/126/CE" in materia di patenti di guida si prevede che per la guida dei ciclomotori sarà necessario conseguire una vera e propria patente, denominata “AM”.


Il conseguimento del CIGC avviene:

- mediante frequenza di apposito corso presso le autoscuole o presso le scuole di istruzione secondaria e superamento di esame a quiz cartacei, con la presentazione di apposita domanda corredata di certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici; Esame pratico per coloro che hanno avanzato domanda per il conseguimento del CIGC a far data del 01 prile 2011 ( Esame di pratica. Modifiche alla normativa concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore Esami, Foglio Rosa - istruzioni operative )
- per i candidati già maggiorenni al 30.9.2005, in esenzione d’esame, previa presentazione all’UMC di apposita domanda corredata di certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici e dell’attestato di frequenza di un corso di formazione presso un’autoscuola.
- per il conseguimento del CIGC è obbligatorio ottenere il certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della categoria A rilasciato, ai sensi dell'art. 119 CDS da uno dei medici abilitati alla certificazione per patenti o dalla Commissione medica locale, nel caso di mutilati e minorati fisici.

La conferma di validità è effettuata con le stesse scadenze previste per la patente di categoria A, secondo modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Per tutti i certificati conseguiti dopo il 4.8.2009, è richiesto anche il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 120 CDS

- i titolari di CIGC sono tenuti a restituirlo ad un UMC all’atto del conseguimento di una patente.

Chi non può conseguire il patentino:

- il conducente già munito di patente di guida, anche se scaduta di validità o sospesa;
- chi è incorso nella REVOCA della patente di guida per stupefacenti o ebbrezza - art.186 ed ART.187 del Codice della Strada

La conferma di validità è effettuata con le stesse scadenze previste per la patente di categoria A.
Il certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, deve essere rilasciato, ai sensi dell'art. 119 CDS, da uno dei medici abilitati alla certificazione per patenti o dalla Commissione medica locale, nel caso di mutilati e minorati fisici. L'obbligo di presentazione del certificato di idoneità psicofisica riguarda anche le richieste di duplicato del CIGC. Per tutti i certificati conseguiti dopo il 4.8.2009, è richiesto anche il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 120 CDS.

Età

Corso

Esame

Certificato medico

14 anni

SI

SI

SI

16 anni

SI

SI

SI

18 anni compiuti dopo il 1 ottobre 2005

SI

SI

SI

18 anni compiuti prima del 1 ottobre 2005, senza patente

SI, presso le autoscuole

NO

SI

 

 


Le ultime normative

- gli esami di guida devono essere sostenuti presso presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica (nel solo caso di candidati di autoscuole), previamente ritenuti idonei per gli esami fuori sede, secondo le normali procedure già in uso per le patenti di categoria A ovvero presso le sedi degli Uffici della Motorizzazione Civile;

- ai soggetti che hanno compiuto la maggiore età entro la data del 30 settembre 2005 e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dall'1 aprile 2011 devono completare la formazione acquisita con un'ora di lezione su "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza";

- i soggetti che hanno compiuto la maggiore età dal 1 ottobre 2005 conseguono il CIGC per esame ma non sono tenuti alla frequenza del corso di formazione;


- l'autorizzazione è ritirata dall'esaminatore nel caso in cui il CICG è conseguito o all'esito negativo della seconda prova di guida e nel caso in cui, all'esito negativo della prima prova di guida, la scadenza dell'autorizzazione stessa non consente di sostenere la seconda prova ;

- se non diversamente precisato dalla presente circolare, si applicano le disposizioni previste per il conseguimento della patente di categoria A (durata della prova; utilizzo del sistema di comunicazione tra candidato ed esaminatore nella parte di prova di guida svolta nel traffico; qualora il candidato non sia proprietario del ciclomotore, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il proprietario del veicolo autorizza il candidato all'uso dello stesso per l'effettuazione della prova d'esame);


- l'autorizzazione all'esercitazione di guida consente al titolare di esercitarsi alla guida di un qualsiasi ciclomotore, sia esso a due o tre ruote, ovvero di un quadriciclo leggero, a prescindere dalle loro caratteristiche tecniche, sia come privatista che come allievo di autoscuola. In quest'ultimo caso si applica integralmente la disciplina relativa alle autoscuole in particolare le disposizioni relative all'esercizio abusivo dell'attività di istruttore di guida di un candidato al conseguimento del CIGC, di cui all'art. 123, comma 11 bis CDS;

 

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