Assicurazioni, ecco cosa cambia con il Decreto Cura Italia
Il D.L.18/2020 convertito in legge n. 27/2020, "Cura Italia", ha integrato alcune novità che riguardano le assicurazioni per la responsabilita civile.
In via preliminare bisogna evidenziare che il lockdown ha certamente favorito le Compagnie che hanno potuto beneficiare di un tasso di sinistrosità forzatamente basso dato il ridottissimo traffico veicolare. Due norme contenute nel cosiddetto Cura Italia hanno provveduto a bilanciare questo vantaggio per le compagnie consentendo ai motociclisti e automobilisti, costretti a lasciare i propri mezzi nei box, di limitare in qualche modo i danni di un fermo prolungato.
Il primo provvedimento permette la proroga di ulteriori 15 giorni del termine entro il quale l'assicurazione è tenuta a mantenere attiva la garanzia del contratto RCA. Si passa da un periodo di tolleranza di quindici giorni ad un periodo di trenta giorni dalla scadenza del contratto assicurativo, durante i quali si è pienamente coperti. Tale disposizione è valevole fino al 31 luglio 2020. Bisogna però ricordare che è soltanto la polizza di RCA a beneficiare di questo allungamento dei termini: per tutte le altre polizze, come incendio/furto o infortuni, eventualmente presenti come accessorie nel contratto, la proroga non opera.
Nel comma 2 bis dell'art. 125, viene statuito che è possibile per il contraente sospendere senza oneri la polizza RCA per un periodo a richiesta dell’assicurato (anche un solo giorno) ma comunque non oltre il 31 luglio 2020. Tale sospensione è esercitabile anche se non prevista dal contratto di assicurazione ed opera dal giorno in cui l’impresa di assicurazione riceve la richiesta da parte dell’assicurato; la durata del contratto è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione. L'articolo 2 bis inoltre chiarisce che "le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili".
La stessa norma ribadisce che il mezzo la cui assicurazione è sospesa non può né circolare né stazionare in luogo pubblico, quindi la moto o l'auto con la polizza RCA sospesa devono necessariamente essere rimosse da strade e marciapiedi per trovare ricovero in parcheggi privati.
Il Decreto ha, infine, prorogato di ulteriore sessanta giorni i termini entro i quali l'assicurazione può proporre al danneggiato l’offerta per il risarcimento o comunica i motivi per cui non intende procedere alla stessa, sia in caso di danni materiali che di lesioni personali, anche fatali.
Intanto provo se funziona il mio account
Lamps
condivido la tua opinione....... adesso mi dai la possibilità di sospendere? ma davvero?
Mi fermo qui anch'io