Mancata notifica: 30 giorni per impugnare il pagamento
La circostanza è una delle più odiose e temute: trovare nella cassetta delle lettere una cartella di pagamento di Equitalia, in cui viene contestato al destinatario il mancato pagamento di una contravvenzione per violazione del Codice della Strada.
Può però essere successo (e davvero moltissime volte accade) che la multa in questione non sia mai stata notificata al diretto interessato: per esempio, spedita per posta ad un indirizzo diverso da quello di residenza, o consegnata a soggetto non abilitato a riceverla (come un familiare non convivente o di età inferiore a 14 anni), oppure ancora depositata presso la Casa Comunale, ma senza darne comunicazione al destinatario irreperibile.
In tutti questi casi, la cartella di Equitalia è nulla.
La legge, infatti, prescrive che, nell’iter del procedimento amministrativo di notifica della richiesta di pagamento, prima ancora dell’avvio delle azioni esecutive (pignoramenti) e cautelari (fermi auto, moto o ipoteche), il contribuente deve sempre essere messo nella condizione di estinguere il debito bonariamente, versando l’importo richiesto senza aggravi di sanzioni, interessi ed oneri di riscossione.
Questo significa che la multa (cosiddetto “atto prodromico”, ossia che viene prima) deve essere sempre stata consegnata all’automobilista, o al motociclista, che deve aver avuto i classici 30 giorni per ricorrere al Giudice di Pace, o 60 per ricorrere al Prefetto.
Attenzione, però: attraverso la sentenza n. 12412 dello scorso anno, la Cassazione ha in proposito affermato che il termine per presentare ricorso contro una cartella di pagamento, in assenza di notifica del verbale di contestazione, è di 30 giorni e non di 60, come invece previsto per la maggior parte delle impugnazioni contro le cartelle di Equitalia.
Nello specifico, la Suprema corte ha infatti precisato che in caso di mancata contestazione della violazione l’impugnazione della cartella esattoriale svolge una funzione “recuperatoria”, perché assolve lo scopo di mettere il ricorrente nella stessa posizione giuridica nella quale si sarebbe trovato se l’atto, con il quale gli veniva contestata l’infrazione al Codice della Strada, fosse stato notificato a tempo debito.
Quindi, trascorso l’ultimo giorno utile, calcolato a partire dalla notificazione della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione dell’infrazione, anche se non è stato mai notificato, diventa definitivo.