Cinquantini in 2. Cosa c’è da sapere
Il DPR nr 153/2006 ha esteso ai cinquantini il trasporto del passeggero.
Il ritardo nel rilascio delle nuove targhe e la mancanza di direttive precise agli organi coinvolti (Pra, motorizzazioni, autoscuole, scuole di istruzione e assicurazioni) ha creato disorientamento e dubbi tra gli utenti.
Una situazione di incertezza che è ricaduta pesantemente sui bilanci delle aziende coinvolte.
La situazione si è normalizzata, Moto.it vi dice quello che c’è da sapere per andare in 2 sul cinquantino.
QUALI CINQUANTINI
-Nuovi:
Tutti i 50cc immatricolati dopo il 14 luglio 2006 che riportano sulla carta di circolazione l’omologazione per il trasporto del passeggero.
Questi mezzi saranno dotati in origine della nuova targa (più grande e leggibile) e della nuova carta di circolazione, che sostituisce il precedente certificato di idoneità e contiene le generalità del proprietario e del mezzo.
-Vecchi:
Va fatto un distinguo tra i motorini Euro 0 (immatricolazione antecedente il 16/06/1999) e gli Euro 1 e 2.
Gli Euro 0 non potranno in ogni caso trasportare il passeggero.
Euro 1 e 2 possono continuare a utilizzare il vecchio targhino, in questo caso è loro precluso il trasporto del secondo.
Euro 1 e 2 possono trasportare il passeggero a queste condizioni:
- il modello deve essere inserito nelle apposite liste di motorini aggiornabili (la verifica può essere fatta in motorizzazione, presso gli sportelli ACI e le agenzie di pratiche)
- va richiesta la nuova targa e la relativa carta di circolazione agli uffici della
motorizzazione (il costo è di 49,52 €)
- il cambio di targa va comunicato alla propria assicurazione
REQUISITI DEL CONDUCENTE
Può trasportare il passeggero solo chi ha compiuto 18 anni.
Altro requisito essenziale (per chi non possiede la patente di guida) è il certificato di idoneità alla guida (detto patentino).
Può essere conseguito gratuitamente presso gli istituti di istruzione dagli studenti o a pagamento presso le autoscuole. È previsto l’esame a fine corso.
Solo chi ha compiuto 18 anni prima del 30 settembre 2005 non deve sostenere l’esame finale: il rilascio del patentino è conseguente alla frequenza del corso.
TRASFERIMENTI DI PROPRIETA’
La nuova targa è personale e in caso di trasferimento di proprietà resta al vecchio proprietario, che deve però darne comunicazione alla motorizzazione (tramite agenzia o direttamente agli sportelli).
Se decide poi di abbinarla a un nuovo motorino, indicherà a quale telaio abbinare la carta di circolazione (e relativa targa) in suo possesso.
SANZIONI
L'art. 170 punisce il conducente che trasporta il passeggero, con un veicolo non omologato per il trasporto, con il pagamento di una sanzione pecuniaria da Euro 70 a euro 285. E' previsto il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
L'art. 116 comma 13bis sanziona chi conduce un ciclomotore senza patente e senza certificato di idoneità tecnica con il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 516 a euro 2065 e con il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
Sono previste sanzioni per coloro che affidano il proprio ciclomotore a persone che non abbiano conseguito la patente di guida (o il patentino). La sanzione amministrativa prevista per l'affidamento incauto va da 370 euro a 1.485 euro.
Il Codice della Strada (art 52/1) recita che i ciclomotori hanno cilindrata massima di 50 centimetri cubici e non possono superare i 45 km/h.
L’aggravio di peso del passeggero che influenze negative ha nella guida del veicolo?
La frenata e la stabilità del motorino non subiscono un peggioramento significativo: la componentistica dei 50 di oggi è spesso sovra dimensionata (freni a disco, sospensioni con sufficiente escursione) e digerisce i chili di troppo senza battere ciglio.
A risentirne è soprattutto lo spunto. Nessun problema nelle città in pianura.
A patto di non affrontare in 2 la classica rampa dei box. Potreste non farcela.