Chi sbaglia paga e… perde la moto!
Alcune violazioni delle norme vigenti del Codice della Strada comportano non solo una sanzione amministrativa pecuniaria, ma hanno anche conseguenze dirette sul veicolo, come il sequestro e il fermo amministrativo.
Il primo provvedimento, disciplinato dall’articolo 213 del Codice della Strada, è una misura cautelare con la quale si sottrae la disponibilità del bene e lo si pone a disposizione dell’autorità amministrativa per i provvedimenti di propria competenza, come la confisca amministrativa.
Il fermo amministrativo, invece, previsto dall’articolo 214 del CdS, è una sanzione accessoria con la quale si sottrae la disponibilità del bene per un determinato periodo di tempo, la cui durata è prevista dalla norma di legge che si assume violata.
Per effetto delle disposizioni del comma 2–sexies dell’articolo 213 del Codice della Strada, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nei casi in cui, con un ciclomotore o un motoveicolo, sia stato commesso un reato previsto dallo stesso Codice o da altre fonti normative (Codice penale e leggi complementari).
In tali casi la norma, che prevede l’applicazione della sanzione anche se la violazione è commessa da un detentore minorenne, impone agli organi di polizia stradale di disporre il sequestro.
Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata all’applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da parte dell’autorità giudiziaria.
Pertanto, se il reato è punibile a querela di parte, si ritiene che il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la presentazione della querela stessa, che, avviando il procedimento penale, determina la possibilità di applicare la sanzione della confisca; così, a titolo esemplificativo, nel caso di incidente stradale il cui responsabile sia un conducente di ciclomotore o di motoveicolo, se ne sono derivate lesioni personali.
In tal senso si è espresso il ministero dell’Interno, con la circolare 300/A/1/26711/101/20/21/4.
Si può ipotizzare, infine, che un ciclomotore od un motoveicolo possano essere sequestrati in un momento successivo a quello della violazione commessa qualora l’organo di polizia procedente apprenda della notizia di reato, ad esempio a seguito della ricezione dell’esito di analisi dei prelievi effettuati per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, condotte che configurano fattispecie di reato secondo il vigente Codice della Strada.
INTANTO, SU CON LE ORECCHIE E GIÙ CON LA MANETTA...