Cosa c'è che riguarda le moto nel Decreto Infrastruttre
Il recente Decreto Infrastrutture (decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito il 5 agosto 2022) recante: "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili" prevede fin dal suo impianto generale alcune novità che riguardano il mondo delle due ruote a motore.
Tra le norme del Decreto che si prefigge in termini generali “Più sicurezza e qualità dei trasporti, transizione ecologica (…) revisioni al Codice della strada per aumentare la sicurezza e velocizzare le procedure amministrative...” troviamo alcuni articoli sulle patenti: innanzitutto si conferma che l'ottenimento della patente A2 o A attraverso corso di formazione presso un'autoscuola e non più di un esame di guida. Era una novità di cui vi avevamo già parlato.
Spunta anche una norma che riguarda coloro che hanno la patente scaduta da più di 5 anni e intendono rinnovarla: costoro dovranno passare attraverso un “esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneita' tecnica alla guida” che consiste “nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta”.
Cosa succede se “l'esperimento di guida” non va a buon fine? In questo caso si va verso la revoca della patente con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare la patente viene invece sospesa fino al successivo esperimento di guida con esito positivo.
Di rilievo, inoltre, l'equiparazione dei velocipedi a pedalata assistita “truccati” (non rispondenti quindi alle catteristiche riportate all'art. 50 del Codice della Strada comma 1) ai ciclomotori con i relativi obblighi su patente, assicurazione, ecc; il testo del Decreto pone anche a carico di “chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1” una sanzione amministrativa variabile tra 1.084 e 4.339 euro, mentre chi opera sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1 è obbligato al pagamento di una sanzione variabile tra 845 e 3.382 euro.
non se ne è fatto niente?