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Bollo non pagato, se la notifica è in ritardo va in prescrizione. Ecco di quanto

- Dalla Corte di giustizia tributaria di primo livello di Agrigento è stato accolto un ricorso di un cittadino che si era visto notificare un un bollo del 2015. Ecco dopo quanto va in prescrizione
Bollo non pagato, se la notifica è in ritardo va in prescrizione. Ecco di quanto

Il bollo, come spieghiamo nella nostra guida, è una tassa annuale che i proprietari di veicoli devono pagare per poter circolare legalmente su strada. Fu introdotto per la prima volta nel 1959 e il suo importo veniva inizialmente calcolato in base alla cubatura del motore ma come ben sappiamo le cose sono cambiate negli anni includendo anche le emissioni di CO2.

Il bollo deve essere pagato ogni anno, ma cosa succede se non lo pago? Si dovrà saldare il bollo con una mora che va dall'1,5 al 5%, dipende dal ritardo. Invece se non mi viene notificato il pagamento del bollo entro tre anni? E bene sì la notifica non va pagata. Ecco perché.

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Cosa è successo

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, in Sicilia, ha emesso una sentenza secondo cui la notifica di pagamento del bollo, se effettuata con più di tre anni di ritardo, non è da considerarsi valida. La decisione è stata presa in seguito al caso di un automobilista locale che ha ricevuto una cartella di pagamento relativa al bollo auto del 2015 per un veicolo di sua proprietà. L'uomo ha presentato ricorso poiché la prima notifica è giunta nel settembre 2022, quattro anni oltre il termine di tre anni previsto dalla legge, rendendo la tassa non esigibile.

Come è finita la faccenda? Il tribunale ha annullato l'atto e così l'Agenzia delle Entrate ha pagato le spese processuali.

Cosa ci dice la legge italiana

Secondo la normativa italiana, il bollo auto va in prescrizione dopo tre anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagato. Tale periodo decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento fino al 31 dicembre di tre anni dopo. Tuttavia, esistono alcuni atti che interrompono e fanno "riavviare" il conteggio della prescrizione, sempre se avviene entro il termine di tre anni. Tra questi troviamo: un avviso di accertamento, un sollecito di pagamento, una notifica della cartella esattoriale, un'intimazione di pagamento, un preavviso di fermo dell'auto o un atto di pignoramento.

Se andiamo ad analizzare il caso specifico di Agrigento, poiché la notifica è giunta dopo quattro anni dal termine di prescrizione, è stata considerata non esigibile.

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